Canone Rai

Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Se sei titolare di un contratto per l’energia elettrica e possiedi un televisore o un apparecchio in grado di ricevere le trasmissioni televisive, il canone RAI sarà addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica, suddiviso in 10 rate da 9 euro ciascuna. Questa modalità di addebito è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 e il bonus sociale elettrico non copre il pagamento del canone RAI.

Energia Comune non ha alcuna responsabilità per l’addebito del canone nella bolletta dell’energia elettrica. L’importo di 90 euro corrispondente al canone RAI verrà suddiviso in base alla frequenza di fatturazione della bolletta (9 euro per bollette mensili). L’importo residuo del canone verrà addebitato nelle bollette successive.

Se hai l’addebito sul tuo conto corrente bancario, postale o tramite altri sistemi di pagamento, l’importo del canone RAI verrà pagato automaticamente insieme alla bolletta dell’energia elettrica.

Sulla fattura troverai una voce specifica relativa alle rate del canone RAI.

Per ulteriori informazioni, puoi visitare i siti web dedicati di Rai e Agenzia delle Entrate o contattare il numero verde RAI 800.93.83.62 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21. Troverai inoltre ulteriori informazioni e link utili nella sezione FAQ.

Documenti

L’importo di 90 €/anno corrispondente al canone RAI verrà suddiviso in base alla frequenza di fatturazione della bolletta. Può accadere che il valore sia differente (in questo caso il cliente dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate per eventuali chiarimenti essendo severamente vietato modificare i dati da essa forniti). Ad esempio, per nuove utenze (luce domestico residente) attivate nell’anno solare è possibile avere degli importi differenti applicati, come da tabella:

Fonte: Sportello SAT – importi in euro
Attivazione utenze N. rate Importo della rata (€) Importo totale (€) Codice
Gennaio 10 9,00 90,00 A01
Febbraio 9 9,38 84,46 A02
Marzo 8 9,65 77,16 A03
Aprile 7 9,98 69,86 A04
Maggio 6 10,43 62,55 A05
Giugno 5 11,05 55,25 A06
Luglio 4 11,99 37,75 A07
Agosto 3 13,55 40,64 A08
Settembre 2 16,67 33,34 A09
Ottobre 1 26,04 26,04 A10
Novembre 1 18,73 18,73 A11
Dicembre (*) 1 11,43 11,43 A12

Tabella 4 – Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione

Ai sensi dell’articolo 4 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, l’obbligo di pagamento decorre “dal mese in cui ha avuto inizio la detenzione dell’apparecchio per quanti sono i mesi dell’anno in corso mancanti per arrivare al 31 dicembre.”. Si ricorda che, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1 del citato Regio decreto-legge n. 246 del 1938, la detenzione di un apparecchio televisivo è presunta nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene addebitato direttamente nella bolletta dell’energia elettrica. L’importo annuo previsto è pari a 90 euro e viene generalmente suddiviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre.

Nella bolletta è presente la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”, che riporta gli importi relativi alle rate del canone addebitate nel periodo di riferimento.

In alternativa, i titolari di trattamento pensionistico possono richiedere l’addebito del canone direttamente sulla pensione, presentando apposita richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento dell’abbonamento.

Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è dovuto dai titolari di un’utenza di energia elettrica ad uso domestico residente che detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. L’elenco delle apparecchiature soggette al pagamento del canone è disponibile sul sito ufficiale della Rai.

Nel caso in cui non si detenga alcun apparecchio televisivo, è possibile richiedere l’esenzione presentando all’Agenzia delle Entrate l’apposita dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile sul sito dell’Agenzia stessa. La dichiarazione deve essere rinnovata secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente.

Computer, tablet e smartphone non sono considerati apparecchi televisivi e non sono pertanto soggetti al pagamento del canone, purché non siano dotati di dispositivi o funzionalità che consentano la ricezione del segnale televisivo digitale.

Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato non è dovuto nei casi previsti dalla normativa vigente.
Assenza di apparecchi televisivi

I titolari di un’utenza elettrica ad uso domestico residente possono evitare l’addebito del canone in bolletta dichiarando che, in nessuna delle abitazioni per le quali è attiva un’utenza elettrica a loro intestata, è presente un apparecchio televisivo, né di proprietà propria né di un componente della famiglia anagrafica. Per usufruire dell’esenzione è necessario presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Utenze relative a seconde case

Il canone è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Pertanto, il titolare di una fornitura elettrica relativa a una seconda abitazione non è tenuto a versare un ulteriore canone qualora questo venga già corrisposto presso l’abitazione principale da sé stesso o da un componente della propria famiglia anagrafica.

Over 75 con requisiti di reddito

Possono beneficiare dell’esenzione le persone che hanno compiuto 75 anni e possiedono, insieme al coniuge, un reddito annuo complessivo non superiore a 8.000 euro. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che il beneficiario non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici, colf e badanti.

Categorie diplomatiche e militari estere

Sono esonerati dal pagamento del canone gli agenti diplomatici, i funzionari e gli impiegati consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali riconosciute e i militari di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO presenti sul territorio nazionale.

Come richiedere l’esenzione

Gli utenti che rientrano in una delle categorie previste dalla normativa possono richiedere l’esenzione presentando la relativa Dichiarazione Sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e le scadenze previste. La richiesta consente di comunicare il proprio diritto all’esenzione e di evitare l’addebito del canone nella bolletta dell’energia elettrica.