In caso di morosità sull’utenza di energia elettrica o gas naturale,
Energia Comune può richiedere la sospensione della fornitura solo previa
comunicazione scritta di costituzione in mora.
Morosità sull’utenza di energia elettrica
In caso di morosità sull’utenza di energia elettrica, Energia Comune può
richiedere la sospensione della fornitura. Prima di effettuare la sospensione,
con riferimento a tutte le fatture non pagate, Ecom dovrà costituire in mora
il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R
o PEC, indicando:
-
il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento,
evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
-
il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di
distribuzione provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta
di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
-
le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
-
qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi
risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la
prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l’ammontare di tali importi e
il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi
risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della
Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio
2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà
di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando
il modulo compilato Allegato A 10 allegato alla fattura [numero fattura] ai
recapiti di seguito riportati [recapiti]”.
Indennizzo automatico
Energia Comune corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico
direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione
dall’importo addebitato nella medesima fattura.
Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento
deve essere indicato:
-
come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto
dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
-
che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità
per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento
dell’eventuale danno ulteriore subito”.
Morosità sull’utenza di gas naturale
In caso di morosità sull’utenza di gas naturale, Energia Comune può richiedere
la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Prima di effettuare la sospensione, con riferimento a tutte le fatture non pagate,
Ecom dovrà costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta
a mezzo di raccomandata A/R o PEC, indicando:
-
il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento,
evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
-
il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di
distribuzione provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta
di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
-
le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
-
qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi
risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la
prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l’ammontare di tali importi e
il seguente avviso testuale: “La presente fattura contiene importi per consumi
risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della
Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio
2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà
di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando
il modulo compilato Allegato A 10 allegato alla fattura [numero fattura] ai
recapiti di seguito riportati [recapiti]”.
Indennizzo automatico per gas naturale
Energia Comune corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico
direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione
dall’importo addebitato nella medesima fattura.
Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento
deve essere indicato:
-
come causale della detrazione “Indennizzo automatico per mancato rispetto
dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
-
che “La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità
per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento
dell’eventuale danno ulteriore subito”.