Aliquota agevolata IVA

IVA agevolata

L’aliquota IVA agevolata del 10% può essere riconosciuta per specifiche tipologie di utilizzo dell’energia elettrica e del gas, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.

Energia elettrica

L’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, è riconosciuta per specifiche tipologie di utilizzo dell’energia elettrica e del gas.

In particolare, l’aliquota agevolata si applica:

  • all’energia elettrica per uso domestico;
  • all’energia elettrica e al gas utilizzati da imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
  • all’energia elettrica destinata al funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque utilizzati dai consorzi di bonifica e irrigazione;
  • all’energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • al gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per la successiva erogazione oppure destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

Gas

L’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, è riconosciuta per la somministrazione di gas metano utilizzato per combustione ad usi civili, limitatamente ai primi 480 metri cubi annui.

Per le somministrazioni di gas metano destinato ad usi civili e industriali, di cui all’articolo 26, comma 1, del Testo Unico n. 504/1995, nonché per l’energia termica prodotta con gas metano e per le forniture di servizi di teleriscaldamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia fiscale e tributaria.

Le eventuali aliquote IVA temporaneamente ridotte, introdotte da specifici provvedimenti normativi straordinari, vengono applicate esclusivamente per i periodi previsti dalla legge.