L’aliquota IVA agevolata del 10% può essere riconosciuta per specifiche tipologie di utilizzo dell’energia elettrica e del gas, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale vigente.
L’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, è riconosciuta per specifiche tipologie di utilizzo dell’energia elettrica e del gas.
In particolare, l’aliquota agevolata si applica:
L’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi del n. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, è riconosciuta per la somministrazione di gas metano utilizzato per combustione ad usi civili, limitatamente ai primi 480 metri cubi annui.
Per le somministrazioni di gas metano destinato ad usi civili e industriali, di cui all’articolo 26, comma 1, del Testo Unico n. 504/1995, nonché per l’energia termica prodotta con gas metano e per le forniture di servizi di teleriscaldamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia fiscale e tributaria.
Le eventuali aliquote IVA temporaneamente ridotte, introdotte da specifici provvedimenti normativi straordinari, vengono applicate esclusivamente per i periodi previsti dalla legge.