Aliquota agevolata iva

Energia elettrica:

L'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, è riconosciuta per l’utilizzo di: energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.

Gas:

L'aliquota agevolata del 10%, ai sensi del n. 127-bis della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/72, è riconosciuta per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui. Per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico n. 504/1995, di energia termica prodotta con gas metano e per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023, si veda quanto disposto dall'articolo 1, comma 13, 14 e 16, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Difatti l’aliquota IVA è applicata nell’ordine del 5% fino al 31/12/2023.