Indennizzi automatici

In caso di morosità sull'utenza di energia elettrica, Energia Comune può richiedere la sospensione della fornitura.

Prima di effettuare la sospensione, con riferimento a tutte le fatture non pagate, Ecom dovrà costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o PEC, indicando:

  1. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
  2. il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura; e che nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuta la sospensione della fornitura;
  3. le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
  4. qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: "La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [recapiti].”.

Energia Comune, inoltre, è tenuta a corrispondere un indennizzo automatico, per un importo pari a:

  1. € 30, nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. € 20, nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante, alternativamente:
    • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    • il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

Energia Comune corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

  1. come causale della detrazione "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
  2. che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”.

In caso di morosità sull'utenza di gas naturale Energia Comune può richiedere la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Prima di effettuare la sospensione, con riferimento a tutte le fatture non pagate, Ecom dovrà costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o PEC, indicando:

  1. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
  2. il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
  3. le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
  4. qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: "La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato Allegato A 10 allegato alla fattura [numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [recapiti]”.

Energia Comune, inoltre, è tenuta a corrispondere un indennizzo automatico, per un importo pari a:

  1. € 30, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
  2. € 20, nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
    • il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
    • il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Energia Comune corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
  1. come causale della detrazione "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”;
  2. che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”.